IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art.  16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 maggio 1989,
relativo al nuovo  ordinamento  didattico  del  corso  di  laurea  in
scienze geologiche (tabella XXIV);
  Vista  la  proposta  di  modifica allo statuto formulata dal senato
accademico, nella seduta del  12  maggio  1992,  acquisiti  i  pareri
favorevoli  della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
e del consiglio di amministrazione, per il corso di laurea in scienze
geologiche;
  Rilevata la necessita' di  apportare  la  modifica  di  statuto  in
deroga  al  termine  triennale  di cui all'art. 17 del testo unico 31
agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
espresso,  per  il  suddetto  corso  di  laurea,  nella seduta del 16
settembre 1992;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Ferrara,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  indicati  in  premessa, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 61 e gli articoli dall'89 al 92, relativi al corso di laurea
in scienze geologiche sono soppressi e sostituiti dalla nuova stesura
dell'art. 61 e degli articoli  dall'89  al  93,  con  il  conseguente
spostamento della numerazione degli articoli successivi:
                               Capo IV
                         FACOLTA' DI SCIENZE
                   MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
  Art.  61.  - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
conferisce:
    a) la laurea in matematica;
    b) la laurea in fisica;
    c) la laurea in chimica;
    d) la laurea in scienze naturali;
    e) la laurea in scienze biologiche;
    f) la laurea in scienze geologiche.
  La durata degli studi per i  corsi  di  laurea  in  matematica,  in
fisica  e  in  scienze  naturali  e' di quattro anni. La durata degli
studi per il corso di laurea in chimica e' di cinque anni, divisi  in
un  biennio  di  studi  propedeutici  ed  in  un triennio di studi di
applicazione. La durata degli studi per il corso di laurea in scienze
biologiche  e'  di cinque anni, divisi in un triennio propedeutico ed
in un biennio di applicazione. La durata degli studi per il corso  di
laurea in scienze geologiche e' di cinque anni, divisi in un triennio
di base ed in un biennio di applicazione con distinti indirizzi.
  Titolo  di  ammissione  a  tutti i corsi di laurea: quello previsto
dalle vigenti disposizioni di legge.
                CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
  Art. 89. - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di
cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio  di
applicazione con distinti indirizzi.
  L'accesso  al  corso  di  laurea  e' regolato dalle disposizioni di
legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di
non meno di ventiquattro, di cui sedici  nel  triennio  ed  otto  nel
biennio.
  Ciascun  corso  di  insegnamento  comporta uno svolgimento di circa
novanta ore comprensive di lezioni, esercitazioni, attivita' pratiche
guidate e seminari.
  Tra  le  discipline  del  triennio  di  base  sono  inclusi  cinque
laboratori  per  un totale di trecento ore; ai fini della valutazione
finale, lo studente sosterra' l'esame  integrato  con  la  disciplina
relativa.
  La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non
meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio
e  circa  ottocento  nel  biennio;  in  tale computo sono comprese le
lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le  esercitazioni
sul terreno e i seminari.
  L'organizzazione   didattica  per  corsi  a  svolgimento  intensivo
semestralizzato sara' approvata dal consiglio di facolta' su proposta
del consiglio di corso  di  laurea,  in  rapporto  alle  esigenze  di
propedeuticita' e funzionalita', secondo le leggi vigenti.
  Art. 90. - Triennio di base:
  Il   triennio   di   base   comprende   i   seguenti   insegnamenti
irrinunciabili:
    1) istituzioni di matematiche I;
    2) istituzioni di matematiche II;
    3) fisica sperimentale I;
    4) fisica sperimentale II;
    5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
    6) geochimica;
    7) geografia fisica;
    8) geomorfologia;
    9) mineralogia;
   10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);
   11) petrografia;
   12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);
   13) paleontologia;
   14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);
   15) geologia I;
   16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);
   17) geologia II;
   18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);
   19) rilevamento geologico;
   20) fisica terrestre;
   21) geologia applicata.
  Per  la  prova  di  accertamento unica, prevista per le materie che
danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione
per l'esame di profitto utilizzando i  docenti  dei  relativi  corsi,
secondo  le  norme  dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti, approvato con  regio
decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Nel  triennio  lo  studente  deve  partecipare ad esercitazioni sul
terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori,  per
non  meno  di  sei  giorni.  Sara'  compito del consiglio di corso di
laurea la  scelta  sia  delle  modalita'  di  effettuazione  di  tali
esercitazioni,  se  attribuite  ad  alcuni  corsi  e  laboratori, con
particolare riferimento al corso  di  rilevamento  geologico,  o,  se
organizzate   come   campagna   estiva,   sia   delle   modalita'  di
partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.
  La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di  terreno
nei tre anni e' stabilita dal consiglio di corso di laurea.
  La  facolta'  organizza,  altresi',  corsi di lingua inglese che si
concludono con un colloquio.
  Allo studente che  ha  superato  tutti  gli  esami  prescritti  nel
triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il
completamento   degli  studi  propedeutici  alla  laurea  in  scienze
geologiche.
 Biennio di applicazione.
  Il biennio  di  applicazione  si  articola  negli  indirizzi  sotto
riportati.
  Ogni  indirizzo  e' costituito da otto corsi di novanta ore, di cui
cinque caratterizzanti. Le restanti tre discipline sono scelte  dagli
studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo delle dis-
cipline attivate dalla facolta'.
  Lo  studente  puo',  motivandolo,  scegliere discipline da liste di
indirizzi diversi:
 A) Indirizzo geologico-paleontologico:
  Discipline caratterizzanti:
    1) geologia regionale;
    2) paleontologia II;
    3) micropaleontologia;
    4) sedimentologia;
    5) geologia stratigrafica.
  Discipline facoltative:
    1) paleoecologia;
    2) paleoclimatologia;
    3) paleontologia vegetale;
    4) paleobiogeografia;
    5) geologia del quaternario;
    6) paleontologia del quaternario;
    7) geologia strutturale;
    8) geologia marina;
    9) geologia storica;
   10) fotogeologia;
   11) paleontologia stratigrafica;
   12) stratigrafia;
   13) paleontologia dei vertebrati;
   14) biostratigrafia;
   15) petrografia del sedimentario;
   16) mineralogia dei sedimenti;
   17) oceanografia;
   18) geologia del cristallino;
   19) vulcanologia;
   20) geologia degli idrocarburi;
   21) geofisica marina;
   22) idrogeologia;
   23) geotecnica.
 B) Indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico:
  Discipline caratterizzanti:
    1) chimica fisica;
    2) cristallografia;
    3) petrologia;
    4) giacimenti minerari;
    5) vulcanologia.
  Discipline facoltative:
    1) geochimica nucleare;
    2) mineralogia dei sedimenti;
    3) analisi mineralogiche;
    4) mineralogia applicata;
    5) prospezioni geochimiche;
    6) geotermia;
    7) rilevamento petrografico-giacimentologico;
    8) petrografia applicata;
    9) geologia regionale;
   10) esplorazione geologica del sottosuolo;
   11) analisi geochimiche;
   12) petrologia del metamorfico;
   13) geochimica applicata;
   14) cristallochimica;
   15) mineralogia sistematica;
   16) minerogenesi;
   17) geologia dei combustibili fossili;
   18) giacimenti di idrocarburi;
   19) prospezione geomineraria;
   20) prospezioni geofisiche;
   21) idrogeologia;
   22) geotecnica.
  Art.  91. - L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo
prescelto e' condizionata dal:
   superamento  di  tutti  gli  esami  propedeutici  (istituzioni  di
matematiche,  primo  e  secondo  corso,  fisica sperimentale, primo e
secondo  corso,  chimica  generale  ed  inorganica  con  elementi  di
organica)  e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti
dalla tabella;
   superamento del colloquio di lingua inglese.
  In ogni caso nessun esame del biennio puo' essere  sostenuto  prima
di aver superato tutti gli esami del triennio.
  Art. 92. - L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento
di non meno di ventiquattro esami ed il colloquio di lingua inglese.
  Gli  studenti,  per  la  tesi  di laurea, devono svolgere un lavoro
sperimentale impostato e coordinato dal relatore.
  Il  diploma  di  laurea  riporta  il  titolo di laureato in scienze
geologiche; il relativo  certificato  fara'  menzione  dell'indirizzo
seguito.
  Art.  93 (Norme transitorie). - Gli studenti gia' iscritti all'atto
dell'entrata in vigore del presente statuto potranno  completare  gli
studi previsti dal precedente statuto.
  La  facolta'  e/o  il  consiglio di corso di laurea stabiliranno le
modalita'  per  la  convalida  degli  esami  sostenuti,  qualora  gli
studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento.
  L'opzione  potra'  essere  esercitata,  comunque, entro cinque anni
dall'entrata in vigore del presente statuto.
  Quando  il  corso  di  laurea  sara'  adeguato  al  presente  nuovo
ordinamento,  la  sua  applicazione  avra'  inizio  per  gli studenti
iscritti al primo anno di corso,  e  sara'  progressivamente  estesa,
negli  anni  accademici  seguenti,  agli  anni di corso successivi al
primo.
  Per quanto non esplicitamente indicato nel presente  statuto,  vale
quanto  previsto  nel  decreto  del Presidente della Repubblica del 4
maggio 1989 e nel relativo allegato tabella XXVI.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Ferrara, 19 gennaio 1993
                                                           Il rettore